Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 18901/2021
Condannato medico per rifiuto di atti d'ufficio
13 Maggio 2021
La Cassazione delinea i confini dell'obiezione di coscienza in caso di aborto farmacologico e precisa che l'ecografia finalizzata ad accertare il successo del processo abortivo non è coperta dalla scriminante perché non è un'attività diretta all'interruzione della gravidanza, ma meramente strumentale al accertare l'esito del procedimento e la salute della donna. Il medico che quindi rifiuta questo tipo di ecografia adducendo l'obiezione di coscienza commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio.