Nei confronti del congiunto del paziente deceduto la responsabilità della struttura sanitaria, qualora questi chieda il risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso del proprio caro, non è contrattuale ma extracontrattuale e opera ai sensi degli artt. 2043 e 2049 del codice civile. I parenti sono infatti delle vittime così dette secondarie, che non hanno alcun legame contrattuale diretto né con la struttura sanitaria né con i sanitari che operano al suo interno.