L’AORN prima di bandire un pubblico concorso, peraltro aperto anche agli specializzandi, aveva espletato una procedura di mobilità non affatto coerente con la successiva indizione della selezione pubblica, richiedendo, per la prima, un requisito specifico di ammissione non più prescritto anche ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale successivamente bandita, così eludendo il principio della prevalenza della mobilità dei pubblici dipendenti tra le varie amministrazioni ed aziende equiparate rispetto all’indizione di una nuova e più onerosa procedura concorsuale.