Studi/Indagini Anaao
16/04/2021

Cumulo redditi pensione: facciamo chiarezza. L'informativa Anaao Assomed

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NORME GENERALI

È sempre possibile cumulare la pensione con attività libero professionali e lavoro autonomo e con redditi da lavoro dipendente (art. 19 D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133), salvo per i pensionati per invalidità e per i pensionati con quota 100. Questi ultimi, ma solo fino al compimento dell'età corrispondente a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni), non possono avere partita IVA e possono svolgere solo attività occasionali nel limite di 5.000 euro lordi annui.

È sempre vietato per tutti i pensionati avere rapporti di dipendenza con enti pubblici che costituiscano continuazione del precedente rapporto di lavoro pena la sospensione per intero della pensione.

NORMATIVA COVID
La normativa “Covid” consente di reclutare dirigenti medici, veterinari e sanitari collocati in quiescenza con contratti di lavoro autonomo o dipendente a tempo determinato, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione della Covid e garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, ivi compresa la somministrazione dei vaccini.

In particolare, questo “speciale reclutamento” può avvenire in 3 forme:

1 - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Tali incarichi, disciplinati dall’articolo 2bis, comma 5 del Decreto legge 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 (cosiddetto “Cura Italia”), possono essere conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali valide, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché a personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non più iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.
Qualora necessario, essi possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
I compensi relativi, sono totalmente cumulabili, per espressa previsione normativa, con il reddito da trattamento pensionistico, compreso quello liquidato in base alla cosiddetta quota 100. La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 423 della legge 178/2020), prevede la proroga di tali incarichi a tutto il 31 dicembre 2021

2 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE

La legge di Bilancio per il 2021 (art. 1, commi 457-467), ha previsto l’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 disciplinando la relativa attuazione. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini, il Commissario straordinario ha avviato una richiesta di manifestazione di interesse cui possono partecipare, tra gli altri, anche i medici collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro.
Il rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione
tramite contratto di lavoro dipendente per una durata di nove mesi, cui viene applicata la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario.
Non prevedendo la disposizione di legge alcuna deroga specifica, si applicano le regole generali, ovvero:

 

Tipo di pensione

Decurtazione

VECCHIAIA, ANZIANITA

Nessuna decurtazione

PENSIONE “QUOTA 100”           

Decurtazione intera.

La prestazione è infatti incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia

PENSIONE DI INABILITA’

Decurtazione intera.

La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro

 

3 - INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE SANITARIO COLLOCATO IN QUIESCENZA DI VECCHIAIA
L’articolo 3 bis del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito in legge 29/2021, consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di conferire incarichi retribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. La disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. La possibilità prevista dal presente articolo 3-bis è formulata, infatti, in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso (anziché gratuito) cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza. Al conferimento di tale tipologia di incarico a titolo oneroso consegue, in questo caso, la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità.

Per come è scritta la norma contenuta nell’articolo 3 bis del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito in legge 29/2021 si riferisce ai pensionati di vecchiaia (ultrasessantasettenni) che, se assunti con contratti di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) dalle Aziende sanitarie e socio-sanitarie, si vedono sospesa la pensione.

Tuttavia anche per le tipologie di pensione diverse dalla vecchiaia per la norma generale l'instaurazione di un rapporto di dipendenza con la Asl può determinare la sospensione della pensione.

In definitiva raccomandiamo di sottoscrivere solo rapporti di lavoro autonomo o libero professionale evitando di instaurare rapporti di lavoro di dipendenza con le pubbliche amministrazioni per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Per ulteriori delucidazioni potete scrivere a servizi@anaao.it

Carlo Palermo, Segretario Nazionale Anaao Assomed
Giorgio Cavallero, Vice Segretario Nazionale VIcario Anaao Assomed

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