La Corte di Giustizia UE interviene su questioni che hanno ad oggetto il diritto alle ferie annuali nel contesto del licenziamento illegittimo di un lavoratore e della sua reintegrazione nel posto di lavoro, in forza di una decisione giudiziaria. A tale riguardo afferma che in caso di licenziamento, successivamente dichiarato illegittimo, le ferie maturate nel periodo compreso tra il recesso e la reintegrazione del dipendente nel suo posto di lavoro, deve essere assimilato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione delle ferie maturate o ad un’indennità sostitutiva delle stesse. Ciò in quanto, non avere potuto svolgere la propria prestazione, rientra tra i motivi indipendenti dalla volontà del dipendente.