La previsione impugnata (art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019) non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti, affidata alla contrattazione collettiva e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l'imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro. Solo una tale incidenza sul trattamento economico determinerebbe l'invasione della sfera di attribuzione del legislatore statale.