L’ammissione in sovrannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale, per i medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 l. 401/2000, non può essere subordinata al rispetto di alcun quoziente numerico legato al fabbisogno del Ssn. Ciò in quanto la ratio della norma è quella di tutelare il legittimo affidamento di coloro che si erano iscritti ad una facoltà che, improvvisamente, non era più abilitante per la medicina generale.