Con la sentenza del 10 aprile 2020, n. 62, la Corte Costituzionale si è soffermata sul dovere di garantire integralmente i livelli essenziali di assistenza sanitari e sull’utilizzo senza indugi dei fondi UE, dichiarando illegittime alcune disposizioni della Regione siciliana volte a favorire una diversa utilizzazione dei finanziamenti, rispetto allo scopo per il quale sono erogati, ovvero quello di finanziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e ospedaliera.