La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’intreccio delle norme sul pensionamento dei dipendenti pubblici, dando la facoltà all’ente pubblico di risolvere il contratto di lavoro una volta che i dipendenti avessero raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, a prescindere dall’anzianità di servizio, in difetto della domanda di trattenimento in servizio fino al compimento dell’età ordinamentale di vecchiaia prevista per il collocamento a riposo (attualmente 67 anni).