Per il risconocimento dell’indennità di esclusività e di ogni altro istituto collegato all’elemento di anzianità di servizio, la locuzione “senza soluzione di continuità” va interpretata in senso sostanziale e non letterale. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Catania accogliendo il ricorso di un dirigente medico ortopedico a cui l’azienda contestava ai fini del diritto all’indennità, una interruzione di 25 giorni tra un contratto e l’altro a tempo determinato, precedenti all’assunzione del medico con contratto a tempo indeterminato.