Le norme sostanziali contenute nelle leggi 189/2012 e 24/2017 non hanno portata retroattiva, non si possono cioè applicare ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore. Fanno ecce-zione le disposizioni sulla liquidazione del danno che richiamano gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private e che sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 28994/2019.