Il Settore
30/08/2019

Il Settore nello Statuto e nel Regolamento Nazionale

STATUTO ANAAO ASSOMED 2018
Articolo 22 - Settore Anaao Giovani


1. E’ costituito a livello nazionale, regionale e aziendale un’articolazione organizzativa di iscritti denominata Settore Anaao Giovani. Esso comprende iscritti, di età non superiore ai 40 (quaranta) anni in: rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, convenzionati, rapporto di lavoro atipico, dottorandi, assegnisti, rapporto di formazione-lavoro, contrattisti, medici in formazione specialistica.
Il limite di età potrà essere superato, nel limite di un solo mandato, qualora si ricoprano cariche nazionali, regionali e aziendali.
2. Il Settore Anaao Giovani è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa coordinata con gli altri livelli di rappresentanza nazionali, regionali e aziendali.
3. Il Settore potrà beneficiare di specifici finanziamenti, per iniziative finalizzate ad attività sindacali e dopo approvazione dell’Esecutivo Nazionale.
4. Ad ogni livello Nazionale, Regionale ed Aziendale il Settore ha proprie rappresentanze proporzionali all’interno degli organi e propri Responsabili, designati dagli iscritti. In particolare Anaao Giovani si costituirà come articolazione periferica per aree geografiche in coordinamenti regionali e aziendali che rispondono al referente nazionale.
5. Il Regolamento Nazionale individua le specifiche modalità, per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze di ciascuna articolazione a livello nazionale, regionale ed aziendale, compreso i rappresentanti all’interno degli organi di cui al presente Statuto.


REGOLAMENTO NAZIONALE DELLO STATUTO ANAAO ASSOMED 2018
Articolo 14 - Settore Anaao Giovani


1. In sede di assemblea aziendale elettiva gli iscritti appartenenti al Settore Anaao Giovani eleggono il Responsabile aziendale del Settore, che fa parte di diritto della Segreteria Aziendale. I responsabili aziendali eletti costituiscono il coordinamento regionale di settore.
2. Nella stessa sede, sono eletti da tutti gli iscritti al sindacato, anche i delegati al Congresso Regionale appartenenti al Settore, in proporzione diretta al numero totale degli iscritti attribuiti all’Azienda. Qualora a livello aziendale non si raggiunga il quorum previsto (1 a 50), il numero dei delegati comunque spettanti alla Regione è ripartito alle Aziende in rapporto al numero degli iscritti.
Essi si aggiungono, ai delegati di cui all’art. 26, c. 2, lettera a) dello Statuto.
3. Nei 15 (quindici) giorni che precedono il Congresso Regionale, il Segretario Regionale convoca la elezione per via elettronica del Responsabile Regionale del Settore, riservata agli iscritti della Regione.
4. In sede di Congresso Regionale sono eletti i delegati al Congresso Nazionale di cui all’art. 2, c. 3, del presente Regolamento, spettanti al settore stesso.
5. In sede di Congresso Regionale sono eletti da tutti gli iscritti al sindacato anche i componenti del settore in seno al Consiglio Regionale, in proporzione agli iscritti.
6. Almeno 30 (trenta) giorni prima del Congresso Nazionale, il Segretario Nazionale convoca i Responsabili Regionali di Settore per la elezione al proprio interno dei tre coordinatori di macro-regioni di cui all’art. 2, c. 5 del presente Regolamento. Le tre macroregioni sono così individuate: NORD (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli, Veneto), CENTRO (Toscana, Emilia- Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio), SUD E ISOLE (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna).
7. Ai sensi dell’art. 22 c. 5 dello Statuto, nella stessa seduta di cui al comma precedente, i Responsabili Regionali eleggono anche il Responsabile Nazionale del Settore insieme con il Direttivo Nazionale dallo stesso proposto su unica lista, composta complessivamente da 7 (sette) componenti tra cui il vicario. Nel caso in cui vengano proposte più candidature alla carica di Responsabile Nazionale, risulta eletto il candidato, unitamente alla lista da lui proposta, che riporti il maggior numero di voti.
8. Tutte le votazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate a voto segreto.
9. Il Responsabile Nazionale è responsabile delle attività del settore stesso ai diversi livelli dell’Associazione e lo rappresenta per gli aspetti tipici dell’occupazione giovanile, dell’accesso al lavoro, della formazione e di ogni altra problematica peculiare del settore stesso.
10. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del responsabile nazionale e delle macro regioni del settore, si procede entro 60 gg. alla elezione di un nuovo rappresentante con le stesse modalità previste ai commi 6 e 7 del presente articolo. Nel periodo di vacanza subentra nelle funzioni il vice.
11. In caso di decadenza del responsabile aziendale o regionale e dei componenti del settore in seno al consiglio aziendale o regionale il segretario aziendale o regionale, ciascuno per il proprio livello di rappresentanza associativa, d’intesa con il rappresentante regionale o rispettivamente nazionale di settore, nomina un nuovo componente in sostituzione.
12. Gli eletti a norma dei commi 10 e 11 del presente articolo restano in carica fino al completamento del mandato.

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