Cassazione Sezione Penale
14/06/2019

Cassazione Penale - Sez. III - sentenza n. 26271/2019 Omessa formazione post infortunio, il reato permane

L'obbligo di formazione del resto non è limitato solo al momento dell'assunzione, ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro; la cessazione della permanenza, conseguentemente, si verifica o alla concreta formazione o all'interruzione del rapporto di lavoro (eliminazione concreta del rischio).

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