Specialisti ambulatoriali: la Regione non può modificare i criteri di attribuzione dei punteggi
La facoltà riconosciuta alla Regione di definire “l’assegnazione del punteggio con un criterio di equivalenza all’attività oraria” (allegato 1 ACN) rileva infatti nei soli casi in cui l’attività svolta dal medico sia retribuita “a prestazione” anziché ad ore; essa non vale, pertanto, a riconoscere alle Regioni anche il potere di estendere o modificare il novero dei titoli professionali valutabili, oltre quelli espressamente previsti dall’Allegato all’ACN.