L’eventuale nullità del licenziamento non può essere rilevata dal giudice, in quanto il principio di cui all’art. 1421 c.c., che va comunque coordinato con il principio della domanda, con quello della corri-spondenza tra chiesto e pronunciato e con quello della disponibilità delle prove, di cui all’art. 115 c.p.c., non può trovare applicazione quando la parte chieda la declaratoria di invalidità di un atto a sé pregiudizievole, dovendo la pronuncia del giudice rimanere circoscritta, in tale caso, alle ragioni di illegittimità ritualmente dedotte dalla parte stessa.