Cassazione Sezione Civile
06/03/2019

Cassazione Civile - Sez. VI - ordinanza n. 6443/2019 La perdita di chance va quantificata

La Corte di cassazione ha affrontato la questione del risarcimento del danno da perdita di chance del paziente nei giudizi di responsabilità medica, chiarendo che la relativa quantificazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice. Nel quantificare il danno da perdita di chance nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica è necessario concretizzare in termini numerici le possibilità, prevedendo quantomeno una forbice minima e una forbice massima. E anche se è stato il CTU a non aver concretizzato la perdita di chance, il compito del giudicante è quello di disporre un'integrazione della consulenza al riguardo.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it