In tema di diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzandi per inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, l'applicazione del solo parametro di cui alla L. 370/1999, art. 11 è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.