Non s'ignora che, con riguardo al conferimento degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, la giurisprudenza di questa Corte ha definito gli ambiti giurisdizionali sulla base della distinzione tra la fase precedente alla formazione della graduatoria e quella successiva in cui il privato fa valere il diritto alla stipulazione del contratto sulla base dell'ordine progressivo di questa. Si è sostenuto che la discrezionalità dell'amministrazione "culmina nella formazione della graduatoria", atto che segna il limite ultimo di quel potere.