Cassazione Sezione Penale
21/11/2014

Cassazione  Penale - Sez. IV - sentenza n. 47289/2014 La legge Balduzzi non riguarda solo i casi di particolare difficoltà

Secondo i giudici di Cassazione è errato affermare che l'innovazione introdotta dalla Legge Balduzzi in materia di responsabilità medica trovi applicazione solo nei casi di particolare difficoltà. Alla stregua della logica della norma la regola d'imputazione soggettiva della sola colpa lieve non interviene in tutte le situazioni in cui, nel corso del trattamento, vi sia stata, in qualche frangente, l'attuazione di una direttiva corroborata. Occorre individuare la causa dell'evento, il rischio che in esso si è concretizzato, nonché comprendere se la gestione di quello specifico rischio sia governata da linee guida qualificate e se il professionista si sia attenuto ad esse.
 

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