Asl condannata al risarcimento della perdita di chance di guarigione, anche se incerta
In caso di perdita di chance conseguente a malpractice sanitaria, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno, valutando adeguatamente il grado di incertezza dell’una e dell’altra. La riconducibilità dell’evento di danno al concetto di chance postula un’incertezza del risultato sperato ed è rispetto all’insorgenza di questa situazione di incertezza che deve essere accertato il nesso causale, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.