La cancellazione dall'albo risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. Ne deriva che, nel caso in cui il requisito dell'iscrizione venga meno in corso di rapporto, il professionista avrà diritto al compenso e al recupero delle spese sostenute fino alla perdita del titolo, ma non oltre.