Cassazione Civile – IV Sezione Penale - Sentenza n. 29083/2018. Non condannabile il medico che non può eseguire una diagnosi certa durante la visita domiciliare.
Assolto dalla Cassazione un medico condannato dalla Corte d’Appello per aver omesso, dopo aver visitato il paziente, di adottare le tecniche diagnostiche necessarie a individuare la patologia in atto che aveva successivamente condotto a morte la donna. Infatti non si dava alcuna spiegazione sulla effettiva possibilità per il medico, nel corso della visita domiciliare, di poter effettuare ragionevolmente una diagnosi differenziale che gli consentisse di valutare la necessità di prescrivere antibiotici contro una infezione batterica in atto.
Cassazione Penale – VI Sezione - Sentenza n. 24952/2018. Non è omissione di atti d'ufficio il comportamento del medico che interrompe intervento perché manca il secondo chirurgo.
La Corte di Cassazione ha assolto un medico accusato in primo grado del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio) "perché il fatto non sussiste", ritenendo legittimo il rifiuto del medico a proseguire un'operazione in assenza del secondo chirurgo su una paziente con problemi di obesità e cuore e col rischio che svanissero prima della conclusione dell'intervento gli effetti necessari dell'anestesia.
Cassazione Civile – III Sezione - Sentenza n. 15749/2018. Responsabilità medica: le conseguenze dell'omessa informazione. Anche l'esecuzione a opera d'arte di un intervento medico-chirurgico che non abbia prodotto i risultati sperati può essere fonte di responsabilità per il sanitario. Infatti se il paziente non ha ricevuto un'adeguata informazione circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili dell'intervento e riesce a dimostrare che, se fosse stato informato, avrebbe rifiutato di sottoporvisi, il medico deve risarcire il danno alla salute.
Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro - sentenza n. 1613/2018.Turni di guardia e carichi di lavoro. Rigettato il reclamo presentato da una ATS contro l’ordinanza pronunciata dal Giudice che aveva proibito al datore di lavoro di adibire ai servizi di guardia interdivisionale e doppia reperibilità il personale medico dell’unità operativa di medicina in riferimento alle emergenze dei pazienti ricoverati nell’unità operativa di neuroriabilitazione di nuova apertura. Il giudice infatti in prima istanza aveva ritenuto sussistenti i requisiti di fumus boni iuris, sia per la mancanza di idonea specializzazione sia per mancanza di specifica valutazione dei rischi , e del periculum in mora atteso lo stress derivante dall’eventualità di dover intervenire in situazioni di urgenza ed in assenza delle necessarie competenze con il rischio di somministrare cure inadeguate ai pazienti.
Cassazione Civile – IV Sezione Penale - Sentenza n. 29133/2018. Responsabilità medica: la Cassazione ribadisce l’importanza del riferimento alle linee guida e condanna due medici
Due medici erano stati accusati di aver provocato la morte di un paziente, omettendo di somministrare la terapia eparinica indicata dalle linee guida. Gli imputati si erano appellati al principio della "colpa lieve" della Balduzzi ma per la Cassazione ciò può valere solo se comunque ci si è attenuti alle linee guida.
Consiglio di Stato – III Sezione - Sentenza n. 2822/2018.Dg Asl e mancato raggiungimento obiettivi di risparmio, possibile decadenza dall'incarico. Il Collegio osserva che, al fine di ritenere integrata la violazione l'art. 15, comma 11-bis, DL 95/2012, non è necessario che le direttive regionali comportino, in caso di inosservanza da parte dei propri destinatari, le conseguenze sanzionatorie espressamente giacché lo stesso giudice aveva di recente ritenuto che “quand'anche se ne volesse affermare la portata non strettamente cogente, resterebbe il fatto che l'indicazione dettata dalla Regione è certamente in grado di orientare e condizionare la prescrizione del farmaco, e ciò in ragione della fonte qualificata dalla quale essa promana e, conseguentemente, dell'influenza persuasiva che essa è in grado di esercitare sulle scelte del personale medico ospedaliero operante alle dipendenze del servizio pubblico sanitario”.
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 14836/2018. Per lo specialista radiologo l'indennità è automatica. L'indennità di rischio da radiazioni, prevista dall'art. 1 della l. n. 460/1988, spetta in maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo, al personale medico e tecnico di radiologia per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita; al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l'attribuzione, l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230/1995.