Secondo la sezione del Consiglio di Stato che ha rimesso la decisione finale all'adunanza plenaria, il massofisioterapista è un operatore di “interesse sanitario” e come tale l’equipollenza del titolo al diploma universitario dovrebbe valere in termini molto ristretti, "solo per il periodo transitorio di due anni dal 1° gennaio 1994 in cui si sarebbe dovuto compiere il riordino, e solo per i diplomi conseguiti all’esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, ovvero solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fossero già state riconosciute nel regime pregresso”.