Legittimazione processuale del sindacato non discende da partecipazione all'accordo sindacale
La legittimazione ad agire (o "processuale") non discende automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale all’accordo sindacale sottoscritto, atteso che quest'ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che è invece requisito necessario per riconoscere a chi agisce la legittimazione processuale.