Cassazione Sezione Civile
02/07/2010

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15698/2010 Consenso informato

Consenso informato: il medico deve informare anche sulle variazioni del programma operatorio

Il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo carico in ordine all’ottenimento del c.d. consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it