Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15698/2010
Consenso informato

Consenso informato: il medico deve informare anche sulle variazioni del programma operatorio

02 Luglio 2010

Il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo carico in ordine all’ottenimento del c.d. consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità.