Sussistono sia l’illegittimità del provvedimento assunto dall’amministrazione, che non ha riconosciuto al ricorrente il giusto punteggio nella graduatoria unica regionale di medicina generale per l’anno 1998, sia il danno, consistente nella perdita di chance da parte dell’interessato di ottenere l’incarico in questione, presso una delle sedi disponibili a partire dal 1998 e fino al 2001.