La consulenza tecnica non rientra tra le limitazioni per "incarichi" extra istituzionali del personale dirigente
L’art. 53 del d.lgs. 165/2001, “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, ai commi 7, 8 e 9 stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell’amministrazione cui appartengono “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”, e corrispondentemente proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati di conferirli senza tale autorizzazione.