Tar
12/05/2004

Tar Lazio - Sezione III-bis - sentenza n. 4350/2004 Svolgimento funzioni superiori di primario

Va rilevato che l’aiuto ospedaliero che svolga mansioni primariali su posto vacante e disponibile, senza che l’Amministrazione abbia provveduto a coprirlo, ha diritto, qualora le mansioni superiori si protraggano oltre i 60 giorni nell’anno solare indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, al trattamento economico corrispondente all’attività svolta.

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