Tar Lazio - Sezione III-bis - sentenza n. 4350/2004
Svolgimento funzioni superiori di primario

06 Giugno 2017

Va rilevato che l’aiuto ospedaliero che svolga mansioni primariali su posto vacante e disponibile, senza che l’Amministrazione abbia provveduto a coprirlo, ha diritto, qualora le mansioni superiori si protraggano oltre i 60 giorni nell’anno solare indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, al trattamento economico corrispondente all’attività svolta.