Con questa sentenza la Corte ribadisce la necessità che le assunzioni nel pubblico impiego avvengano nel rispetto del principio costituzionale del pubblico concorso ex art. 97 comma 4 Cost.. Nello specifico i Giudici dichiarano la illegittimità costituzionale dell’art. 31 della legge n. 8/2016 della regione Sicilia, che prevede l’attribuzione di incarichi dirigenziali a due società a partecipazione pubblica poste in liquidazione.