Disapplicata la norma regolamentare (nella specie l’art. 56 del D.R. n. 642/2010). Per quanto riguarda la decadenza dalla qualità di studente, una precisa disposizione normativa di fonte primaria (l’art. 11, comma 2 del DPR 10 marzo 1982, n. 162) prevede che il candidato (specializzando) che non supera l’esame potrà ripetere l'anno di corso una sola volta; tale disposizione, non può essere derogata in peius anche in sede di normativa di dettaglio dell’Ente, trattandosi di un limite posto all'autonomia organizzativa delle singole Università.