L'obbligo della retribuzione delle mansioni svolte dall'aiuto ospedaliero sul posto vacante e disponibile di primario, in caso di assenza del titolare, con conseguente stabile esplicazione di una mansione superiore a quella della posizione rivestita, non incontra il limite dei sei mesi previsto dall'art. 121, comma 7, del Dpr n. 384/1990.