Consiglio di Stato
01/08/2014

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 4124/2014 Svolgimento mansioni superiori: differenze retributive

La retribuibilità delle mansioni superiori non incontra il limite dei sei mesi previsto dall’art. 121, comma 7, DPR n. 384/1990, posto che quest’ultima previsione normativa si limita a vietarne il rinnovo alla scadenza del periodo massimo di sei mesi, ma non preclude il riconoscimento della spettanza delle differenze retributive quando l’Amministrazione, contravvenendo a tale divieto, rinnovi l’incarico o permetta la prosecuzione dell’espletamento delle mansioni superiori anche oltre il tempo massimo previsto.

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