Tar
17/11/2016

Tar Piemonte Torino - Sezione I - sentenza n. 1425/2016 Personale di Polizia penitenziaria a seguito di malattia

Limiti per riammissione del personale di Polizia penitenziaria a seguito di malattia

La riammissione in servizio dell'agente di Polizia penitenziaria, transitato ad altri ruoli a causa di malattia, non è un atto doveroso, rimanendo un provvedimento ampiamente discrezionale, ragione per cui la relativa decisione neppure può ritenersi soggetta ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente; in effetti le istanze di riammissione in servizio, di dipendenti transitati in altri ruoli a cagione di problemi di salute, sono valutate in base ad un interesse pubblico desunto dall'età del dipendente, dal periodo di tempo trascorso in servizio, dalla condotta tenuta dal dipendente prima e dopo la cessazione dal servizio, oltre che evidentemente dalla idoneità psico-fisica.

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