Specilaistica ambulatoriale, violazione nella nomina dei membri della commissione paritetica
L’art. 22, comma 4, dell’ACN accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, siglato in data 23.03.2005 prevede, per l’ipotesi che la pubblicazione richieda il possesso di particolari capacità professionali, che la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista avvenga da parte di una Commissione aziendale paritetica, composta da specialisti delegati dall’Azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti designati dai membri di categoria del Comitato zonale.