Assistenza al parente disabile, non va revocato il disposto trasferimento ex L. 104/92
L’art. 33 della legge n. 104/1992 assicura al familiare lavoratore che assista con continuità un parente disabile entro il terzo grado la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa facoltà, corrispondente a un privilegio motivato da ragioni di natura solidaristica e assistenziale, costituisce un titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro e una volta esercitata nella forma del trasferimento costituisce una situazione giuridica definitiva, non subordinata al mantenimento della situazione originaria.