La Corte costituzionale interviene sui permessi della legge 104/1992 relativi all’assistenza alle persone disabili con una decisione che permette la cessazione della discriminazione in relazione allo status di persona non sposata. L’art. 33, comma 3, legge 104 limitava la fruizione dei detti permessi mensili ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado “ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.