Cassazione Sezione Penale
13/01/2015

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 6075/2015 E' rifiuto di atti d'ufficio l'omessa compilazione della cartella clinica

Un primario che ha omesso di compilare un numero rilavante di cartelle cliniche è stato condannato per il reato di rifiuto di atti d’ufficio. La Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, evidenziando che è pacifica la natura di atto pubblico della cartella e la circostanza che la responsabilità della sua definitiva ed ufficiale formazione sia rimessa al responsabile del reparto. Il dirigente di struttura complessa, quale pubblico ufficiale, è tenuto con la sua sottoscrizione ad accertarne la completezza e regolarità ed il documento rappresenta, in maniera necessariamente congruente sul piano temporale con l'attività compiuta, l'indicazione di tutti gli interventi effettuati.

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