Previsione che le strutture di cui all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31 dicembre 2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi.