Legittimo il licenziamento della lavoratrice, assente ingiustificata da lavoro, che non ha adempiuto l'obbligo, contrattualmente previsto, di segnalare tempestivamente al datore la sua assenza e che lamenta che il mancato invio del certificato di malattia sia dipeso da un errore della sostituta del medico curante: la trasmissione telematica esonera il lavoratore solo dall'inviare la certificazione cartacea e non dall'avvisare l'azienda. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 15226/2016 sul ricorso proposto da una lavoratrice contro il licenziamento disciplinare intimatole dall'azienda.