Cassazione Sezione Penale
05/11/2014

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 45844/2014 Rifiuto ricovero ospedaliero, valutare conseguenze alla salute

Integra l'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 328, comma primo, codice penale, il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. Ne discende che non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la su indicata fattispecie incriminatrice, ma soltanto quelle legate ad una situazione di indifferibilità, in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale.

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