Cassazione Sezione Lavoro
09/05/2016

Cassazione Lavoro - sentenza n. 9302/2016 Turni di pronta disponibilità superiori a quelli contrattualmente previsti

È pur vero che la Corte costituzionale ha affermato con la sentenza n. 150 del 2015 che il legislatore "ha voluto riservare alla contrattazione collettiva l'intera definizione del trattamento economico, eliminando progressivamente tutte le voci extra ordinem al fine di realizzare l'obiettivo della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva per il personale entro i vincoli della finanza pubblica". Ma la questione in esame attiene ad un diverso profilo, che è quello del ristoro del lavoro prestato in eccedenza all'orario di lavoro fissato contrattualmente o quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela del diritto alla salute.

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