Tar
29/07/2014

Tar Puglia Lecce - Sezione II - sentenza n. 2028/2014 Stipula contratto di convenzione e rilevanza del motivo della Asl

La scelta dalla P.A. di addivenire alla stipulazione di una convenzione è connotata da ampia discrezionalità, ma il suo esercizio è subordinato all'obbligo di effettuare una adeguata, preventiva attività istruttoria in relazione alla portata degli interessi pubblici e privati coinvolti. Tali scelte devono rivelarsi esenti da vizi di illogicità ed irrazionalità e devono essere supportate da idonea motivazione. Pertanto, non costituisce valida ragione preclusiva alla richiesta di convenzionamento con Aziende Sanitarie Locali, avanzata da strutture private accreditate, il richiamo dell'Amministrazione competente alla sufficienza delle strutture già convenzionate.

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