Il rimborso delle spese mediche sostenute all'estero non può essere negato qualora le cure ospedaliere non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilià deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente.