E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 264/1999 che detta disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea, distinguendo tra corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale e corsi i cui accessi sono programmati dalle università. Con specifico riferimento all'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, l'articolo impugnato prevede una prima fase nella quale il Miur determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ed una seconda fase nella quale l'ammissione degli studenti è disposta dagli atenei.