Nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e di frequentazione, la situazione di convivenza, l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché, laddove si tratti di soggetti non appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, anche la sussistenza di una situazione di convivenza, da intendere come connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, caratteristica della famiglia come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno.