La responsabilità per mobbing non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento . Incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro.