Cassazione Lavoro - sentenza n. 4222/2016
I criteri da seguire per individuare reaponsabilità da mobbing

03 Marzo 2016

La responsabilità per mobbing non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento . Incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro.