Tar
12/04/2016

Tar Campania - Sezione II - sentenza n. 390/2016 La riammissione in servizio è devoluta al giudice ordinario

Le controversie inerenti il diniego pronunciato dalla P.a. sulle istanze di riammissione in servizio vanno devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, atteso che la domanda di riammissione in servizio non introduce un procedimento amministrativo ma, presentando natura di proposta contrattuale, introduce un procedimento di diritto privato, soggetto alla giurisdizione del Giudice ordinario; tali controversie, inoltre, non possono farsi rientrare nel novero di quelle devolute dall’art. 63 del d.lgs n. 165/2001 alla giurisdizione amministrativa atteso che la riammissione in servizio non può considerarsi quale procedura concorsuale nè costituzione ex novo del rapporto di lavoro, costituendo, piuttosto, una sua prosecuzione.

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